Leggi e Modulistica HACCP Roma
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2009, n.825 - Formazione degli alimentaristi.
Un’adeguata formazione del personale operante presso le imprese alimentari rappresenta un requisito indispensabile per garantire la sicurezza igienica dei prodotti.
(omissis)
L'operatore del settore alimentare, deve assicurare l'idonea formazione del proprio personale, sia che si tratti di addetti alla manipolazione degli alimenti, sia che si tratti dei responsabili della gestione delle procedure HACCP.
Tale formazione deve riguardare, nel caso della produzione, essenzialmente i rischi sanitari connessi alle attività svolte dall'impresa.
Nelle fasi successive alla produzione primaria, la formazione deve essere calibrata sulle mansioniconcretamente svolte dai singoli addetti alla manipolazione dei prodotti. Il termine "manipolazione" deve essere inteso nella sua accezione più ampia, cioè deve essere riferito a qualunque soggetto si trovi a maneggiare alimenti all'interno dell'impresa, a prescindere dalla natura e dalla presentazione commerciale (confezionati, sfusi, ecc.) degli stessi.
Per quanto attiene ai responsabili della gestione delle procedure HACCP aziendali, devono essereadeguatamente formati circa la corretta applicazione dei principi del sistema.
(omissis)
La durata dei corsi per gli addetti alla manipolazione degli alimenti sarà commisurata alla tipologia delle attività svolte dall’impresa, ma non inferiore alle 6 ore totali, mentre per i responsabili della procedura HACCP, devono essere svolti corsi di almeno 20 ore.
(omissis)
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
(omissis)
ALLEGATO I
(omissis)
II. REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE (omissis)
4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
(omissis)
e) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;
(omissis)
5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
(omissis)
d) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;
(omissis)
ALLEGATO II - CAPITOLO XII
Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:
1. che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;
2. che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP; e
3. che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.
REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
(omissis)
Articolo 3
3) «operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
(omissis)
MODULISTICA RELATIVA ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE:
Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2002, n. 282. Modalità di vigilanza in caso di autocontrollo. Formazione del personale alimentarista. Valutazione delle cariche microbiche di cui alla D.G.R.L. n. 5575/1998 Allegato 1
D. LGS n. 193/2007 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione regolamenti comunitari nel medesimo settore
PACCHETTO IGIENE: gruppo di regolamenti e direttive che riordinano la normativa comunitaria in materia di igiene e di controlli sugli alimenti e mangimi.
È composto principalmente da:
Reg. (CE) n. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari
Reg. (CE) n. 853/04 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Reg. (CE) n. 854/04 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale e destinati al consumo umano
Reg. (CE) n. 882/04 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
Reg. (CE) n. 178/02 che sancisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare
Direttiva 2004/41/CE - Abrogazione di alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e modifica delle direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e della decisione 95/408/CE
Ad essi si aggiungono ulteriori Direttive e Regolamenti entrati in vigore dal 1 gennaio 2006
D.G.R. 230 del 21/04/2006, pubblicata sul BUR Lazio n. 15, parte prima, del 30/05/2006 Sospensione del rilascio e/o rinnovo del libretto di idoneità sanitaria previsto dalla Legge 283/62 per gli addetti del settore alimentare.
Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 - Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.
Deliberazione della Giunta Regionale 1° agosto 2000, n. 1854. Norme di semplificazione delle procedure del sistema Haccp e procedure di iscrizione dei laboratori di analisi degli alimenti negli elenchi regionali.
“CODEX ALIMENTARIUS” CAC/RCP 1-1996 Rev 4-2003 Linee guida generali sullo sviluppo e sull’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.
Regolamento edilizio sanitario del Comune di Roma
Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26/03/1980 Regolamento di esecuzione della Legge del 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Legge Ordinaria del Parlamento del 30 aprile 1962 n. 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.